Dal 1 giugno 2013 datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e fino ..." /> Nuovo obblighi per il documento di valutazione dei rischi (DVR) - SARDEGNA


Lavoro

Published on 17 Giugno, 2013 | by Redazione

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Nuovo obblighi per il documento di valutazione dei rischi (DVR)

Dal 1 giugno 2013 datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e fino a 50 lavoratori non potranno più autocertificare la propria valutazione del rischio, ma saranno tenuti ad utilizzare le Procedure standardizzate introdotte con decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

Che cosa è il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere:

•  una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

• le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

• Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza;

• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri;

• l’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio prevenzione e protezione (RSPP) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;

• l’individuazione esatta delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici per i quali  è richiesta un’esatta capacità professionale.

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Le sanzioni previste per il mancato adeguamento In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da  € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.

b) Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.

c) Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.

La redazione e la presenza di un DVR a norma in azienda, è un documento obbligatorio anche per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi per particolari tipologie di assunzione. 

Addetti al controllo degli adempimenti previsti dalla legge

• Ispettori delle ASL

• ISPESL

• ARPA

• Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro

• Ispettori dell’Agenzia delle Entrate

• Guardia di Finanza

Soggetti sottoposti agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08

Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito pressola sede dell’azienda.

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Via SARDEGNA 19

09043 MURAVERA CA

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